Accordo per il Credito 2015: al via la nuova Moratoria sul credito per le PMI

Fino al 31 dicembre 2017 le pmi possono chiedere di sospendere le rate di finanziamenti e leasing, allungare la durata dei finanziamenti (no leasing) e le scadenze del credito a breve termine.

18/05/2015

Accordo per il credito 20151

Fino al 31 dicembre 2017, le pmi2 che si trovano in temporanee condizioni di tensione finanziaria a causa della congiuntura economica3 e che al momento della presentazione della domanda sono "in bonis"4, potranno richiedere alle proprie banche:

a) una sospensione del pagamento della quota capitale per:

  • massimo 12 mesi per i finanziamenti;
  • 6 o 12 mesi per i leasing (mobiliare o immobiliare). Verrà postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto;

b) l'allungamento della durata dei finanziamenti (no leasing) a medio-lungo termine di massimo:

  • 3 anni per i chirografari;
  • 4 anni per gli ipotecari;Alle pmi non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.a) Sospensione della quota capitale dei finanziamenti e leasing
  • Sono ammissibili i finanziamenti e leasing:
  • Inoltre, le banche si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

c) l'allungamento delle scadenze di crediti a breve termine5 certi e esigibili fino a 270 giorni massimi (ai quali va sottratta la scadenza originaria);

Alle pmi non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.

Inoltre, le banche si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

a) Sospensione della quota capitale dei finanziamenti e leasing

Sono ammissibili i finanziamenti e leasing:

  • che risultano in essere al 31 marzo 2015;
  • che non hanno usufruito nei 24 mesi precedenti alla data di richiesta di alcun tipo di sospensione della quota capitale o di allungamento delle rate, anche non derivante dalla moratoria;
  • che hanno rate in scadenza o scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni;
  • perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, a condizione che l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità, segnalandola al Ministero dell’Economia e delle Finanze che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet, e che non venga modificato il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.Per le PMI che, invece, registrano difficoltà nel rimborso del prestito:
  • Il tasso d’interesse rimarrà invariato e senza la necessità di garanzie aggiuntive per le PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito.
  • il tasso di interesse rimarrà invariato se il finanziamento è assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o di altra garanzia equivalente), anche nella forma della controgaranzia;
  • negli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale aumento del tasso d’interesse che comunque non dovrà superare lo 0,75% per 24 mesi, al termine dei quali al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse originario, a condizione che in tale periodo l’impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito.

b) Allungamento della durata dei finanziamenti (no leasing)

Sono ammissibili solo finanziamenti:

  • che risultano in essere al 31 marzo 2015;
  • che non hanno usufruito nei 24 mesi precedenti alla data di richiesta di alcun tipo di sospensione della quota capitale o di allungamento delle rate, anche non derivante dalla moratoria.Le operazioni sono realizzate allo stesso tasso previsto dal contratto originario se l'impresa decide, entro 12 mesi dall'ottenimento del beneficio, di avviare alternativamente:

Il periodo massimo di allungamento non può superare il 100% della durata residua6.

Le operazioni sono realizzate allo stesso tasso previsto dal contratto originario se l'impresa decide, entro 12 mesi dall'ottenimento del beneficio, di avviare alternativamente:

  • processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci o di soggetti terzi, anche attraverso tutte le modalità rilevanti ai fini dell'agevolazioni fiscali previste dalla legge "Salva Italia"7;
  • processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma, volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.

In caso contrario, la banca potrebbe richiedere garanzie aggiuntive, per mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, o rivedere le condizioni del mutuo, con un aumento massimo dell'1%.

c) Allungamento fino a 270 giorni delle scadenze di crediti a breve termine

Può essere chiesto per esigenze di cassa e in relazione alle anticipazioni su crediti che alla scadenza non sono state onorate dal debitore e hanno generato insoluti. Sono quindi escluse le anticipazioni non ancora giunte a scadenza. Le operazioni sono realizzata allo stesso tasso previsto dal contratto originario, a condizione che non determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

  • Garanzie

Per le garanzie già esistenti, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione. In particolare, per le operazioni che beneficiano della garanzia di un Confidi, andrà richiesto loro di estendere la copertura della garanzia per il periodo di sospensione o di allungamento.

Istruttoria

Le domande delle imprese possono essere rivolte alle banche fino al 31 dicembre 2017, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche aderenti sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI. Le banche risponderanno di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste.

L'elenco delle banche che hanno aderito all'iniziativa saranno disponibili sul sito dell'ABI. Le banche aderenti potranno decidere se renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso oppure se derogare fino al 30 giugno 2015 e applicare nel frattempo le regole previste per la Moratoria 2013.Note5. Anticipazioni crediti (es. SBF su effetti o ricevute) e anticipi su fatture Italia e estero. Non sono compresi i finanziamenti all’importazione e i finanziamenti per anticipo su contratti.

NOTE

1. Sono disponibili maggiori informazioni sul sito dell'ABI.

2. Sono ammissibili le aziende appartenenti a qualsiasi settore, con meno di 250 addetti, con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o con un attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro. I requisiti sono calcolati in base al singolo bilancio civilistico e non su quello consolidato. Sono quindi incluse anche aziende appartenenti a un gruppo, anche estero, purchè abbiano in Italia la stabile organizzazione.

3. La temporanea tensione finanziaria generata dalla congiuntura economica può essere indicata, ad esempio ed in via non esaustiva, dalla presenza di uno o più dei fenomeni seguenti: riduzione del fatturato, riduzione del margine operativo rispetto al fatturato, aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.

4. non hanno posizioni debitorie classificate come “sofferenze”, partite “incagliate”, esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso

5. Anticipazioni crediti (es. SBF su effetti o ricevute) e anticipi su fatture Italia e estero. Non sono compresi i finanziamenti all’importazione e i finanziamenti per anticipo su contratti.

6. Ad esempio, su un finanziamento chirografario con durata residua di 14 mesi, l'allungamento massimo sarà di 14 mesi.

7. Legge n.214 del 22 dicembre 2011.

8. L'eventuale aumento non potrà superare l’incremento del costo di raccolta sostenuto dalla banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione. Di norma, tale incremento non potrà essere superiore al livello di 200 punti base.

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