PRESTAZIONI OCCASIONALI (EX VOUCHER) PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS

Si parte lunedì 10. Per le imprese compenso minimo di 36 euro, pari a quattro ore

06/07/2017

Si chiamerà «Presto» il nuovo contratto di prestazione occasionale messo a punto dall’Inps per aprire la stagione del dopo-voucher. Con qualche giorno di ritardo rispetto al 30 giugno annunciato dal governo, ieri l’Istituto ha pubblicato la circolare 107/2017 (che potete scaricare sotto) con le indicazioni operative per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto dal decreto legge 50/2017 in sostituzione del lavoro accessorio, retribuito con i voucher che sono stati aboliti il 17 marzo scorso. «Presto», così chiamato dal presidente dell’INPS nella relazione annuale di due giorni fa, sarà operativo da lunedì 10 luglio sulla piattaforma telematica dell’Inps, che per soddisfare una domanda che ci si aspetta molto elevata, e sarà garantito il supporto anche dei servizi di contact center per mini-aziende o singoli datori di lavoro o lavoratori che vorranno registrarsi.

La Circolare dell’INPS

In pochi giorni bisognerà dunque prendere confidenza con le nuove regole che prevedono due diverse forme contrattuali: il libretto famiglia, se il datore di lavoro è una persona fisica non nell’esercizio di impresa o di libera professione, e il contratto di prestazione occasionale per gli altri datori di lavoro.

Importi minimi

La circolare, firmata dal direttore generale dell’Inps, Gabriella Di Michele, fornisce precisazioni importanti, a partire dagli importi in gioco, che per il «Presto» utilizzabile dalle famiglie resta di 10 euro. Il Dl, con una formulazione non chiara, ha previsto che il valore nominale di ciascun titolo di pagamento sia di 10 euro, e a carico dell’utilizzatore ci siano 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali. Come evidenziato nelle schede di lettura del Senato, il testo lasciava presupporre che tali importi fossero aggiuntivi rispetto ai 10 euro. Invece secondo l’Inps sono inclusi, e quindi il netto pagato al lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 del passato.

Per quanto riguarda il contratto di prestazione occasionale, che deve essere utilizzato da tutti i soggetti “non famiglie”, il compenso minimo orario è di 9 euro, ma si dovranno pagare almeno 36 euro, cioè il corrispettivo di quattro ore, anche se quelle effettivamente lavorate saranno meno. Ai 9 euro va aggiunto il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro), 3,5% di premio Inail (3,2 euro) arrivando così a 12,29 euro. Su questo importo, precisa ancora l’Inps, si applica l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. Quest’ultimo può riconoscere anche un importo superiore, mentre in agricoltura il minimo è più basso, e pari a quanto stabilito dai contratti collettivi.

Limiti massimi

Confermato, invece, che in base alle nuove regole ogni lavoratore può incassare tramite non più di 5mila euro all’anno, con un limite di 2.500 per singolo utilizzatore. Quest’ultimo, a sua volta, non può erogare più di 5mila euro di compensi all’anno sommando tutto il personale coinvolto, importi che, chiarisce l’Inps, sono riferiti al netto incassato dal lavoratore, quindi senza contributi, premi e commissioni. Il decreto legge 50/2017 prevede, però, che per pensionati, studenti under 25, disoccupati, beneficiari di reddito di inclusione, gli importi effettivamente erogati siano considerati al 75% del loro valore solo per il limite a carico dell’utilizzatore. I prestatori non potranno quindi andare oltre i 5.000 o i 2.500 euro netti effettivi.

Conferma anti abusi

Come già anticipato da una nota del governo, il lavoratore, nel caso del contratto di prestazione occasionale, ha la possibilità di confermare l’effettiva avvenuta prestazione. Infatti l’utilizzatore, dopo aver effettuato la comunicazione preventiva obbligatoria sulla piattaforma Inps, può revocarla nei tre giorni seguenti a quello dell’attività prevista, nel caso in cui non si sia svolta. Una possibilità che potrebbe essere veicolo di abusi. Per questo motivo il lavoratore potrà entrare nella piattaforma e confermare di aver veramente eseguito la prestazione, inibendo in tal caso la revoca da parte del committente. Oppure se quest’ultimo la revocherà prima della conferma, il lavoratore sarà informato tramite sms e potrà intervenire per comunicare di aver svolto l’attività, garantendosi il diritto all’accredito del compenso.

Infine l’ultimo scampolo di vita dei vecchi voucher:  continueranno a essere erogati per tutto il 2017 solo nell’ambito del bonus baby sitter alternativo al congedo parentale. Dal 2018 per pagare tali prestazioni si passerà al libretto famiglia. Confermato che per tutto quest’anno potranno essere ancora utilizzati, secondo le procedure preesistenti, i voucher richiesti prima della loro abolizione.

 

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