PRESTAZIONI OCCASIONALI (EX VOUCHER): PUBBLICATE LE SANZIONI

Ecco la sintesi della circolare ispettiva

13/09/2017

Con le note del 21 agosto 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro in oggetto l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito indicazioni al personale ispettivo per l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme in materia di contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia

Di seguito si riassumono i contenuti dei chiarimenti forniti dall’amministrazione.

 

  • superamento del limite economico o del limite orario

Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lett. c) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (2.500 euro) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile, comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.

 

  • violazione dei divieti di cui all’articolo 54-bis, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2017

La violazione dei divieti di cui al comma 5 dell’articolo 54-bis, ossia l'aver acquisito "prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa", integra un difetto "genetico" afferente alla costituzione del rapporto e comporta dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso in rapporto di lavoro del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso.

 

  • violazione dell'obbligo di comunicazione e dei divieti di cui all’articolo 54-bis, comma 14, del decreto legge n. 50 del 2017

L'articolo 54-bis, comma 20, del decreto–legge n. 50 stabilisce che "in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".

In particolare, il comma 17 prevede che l'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Il comma 14 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale, tra gli altri, da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Sul punto, l’Ispettorato ha evidenziato che laddove venga riscontrata la violazione dei suddetti obblighi in relazione a più lavoratori, la sanzione ridotta alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689 del 1981, risulterà essere il prodotto l’importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14.

Ne consegue che il parametro di quantificazione dell'importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata (es.: violazione dell'obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione amministrativa sarà di euro 833,33 x 3 giorni, per un totale di 2.499,99 euro).

 

  • maxisanzione per lavoro nero e violazione dell'obbligo preventivo di comunicazione della prestazione occasionale

L'Ispettorato fornisce inolte alcuni chiarimenti in ordine al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la c.d. maxisanzione per lavoro nero, riservandosi ulteriori precisazioni dopo un primo periodo di monitoraggio sulla applicazione del nuovo istituto.

Nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall'istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla pubblica amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l'impiego di lavoratori in nero.

L'Ispettorato sottolinea la necessità di individuare criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un rapporto di lavoro “in nero”, e come tale sanzionabile esclusivamente con la c.d. maxisanzione.

In tali casi è necessaria una attenta valutazione della singola fattispecie rispetto alla quale si applicherà esclusivamente la sanzione di cui all'articolo 54-bis, comma 20, ogniqualvolta, ferma restando evidentemente la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS, ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore);
  2. b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

La maxisanzione troverà inoltre applicazione, in assenza di uno dei requisiti anzidetti, anche qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell'accesso ispettivo.

Per ulteriori approfondimenti ecco i link:

1) PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE – ESTENSIONE OPERAZIONI REGISTRAZIONE E SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI Circolare INPS

2) PRESTAZIONI OCCASIONALI (EX VOUCHER) PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS