POS: SANZIONI O NO?

Ecco gli aggiornamenti

30/12/2017

Dal primo gennaio 2018 il POS è obbligatorio anche per le piccole transazioni.

In relazione alle molte richieste di informazioni e chiarimenti pervenute in merito alle diverse notizie circolate sui mezzi di informazione a proposito della introduzione di un regime sanzionatorio per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, si fornisce di seguito una ricostruzione completa del quadro normativo ad oggi vigente.

Come noto, l'art. 1, comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, inclusi i servizi professionali, di accettare pagamenti anche mediante carte di debito e di credito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Lo stesso art. 1, comma 900 ha stabilito inoltre che, in sede di disposizioni attuative emanate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, dovranno essere definite le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Tale decreto interministeriale, allo stato, non è stato emanato.

I provvedimenti legislativi di natura finanziaria approvati nel dicembre 2017, in particolare la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed il decreto di legislativo di recepimento della direttiva UE 2015/2366 in materia di servizi di pagamento nel mercato interno, non sono intervenuti in materia di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti tramite carte di credito e di debito.

La legge 205/2017 è intervenuta, invece, su altri aspetti legati alla diffusione di strumenti di pagamento alternativi al contante ed in particolare:

  • pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 1, commi 910 e 911);
  • credito d'imposta per impianti di distribuzione di carburante per incassi tramite carte di credito (art. 1, commi 924 e 925).

Nel dettaglio, per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 1, commi 910 e 911) dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. b) strumenti di pagamento elettronico;
  3. c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non potranno pertanto corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per quanto riguarda, invece, il credito d'imposta per impianti di distribuzione di carburante per incassi tramite carte di credito (art. 1, commi 924 e 925), è stato stabilito che agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite carte di credito, emesse da operatori finanziari (banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari e ogni altro operatore finanziario) soggetti agli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria previsti dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/73.

La disposizione si applicherà nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «de minimis».

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 241/97, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Nell'ambito delle attività sindacali svolte nel 2017 in materia di accettazione di pagamenti con carte di credito e di debito, la Confederazione pur sostenendo che la modernizzazione del sistema dei pagamenti nel nostro Paese rappresenta un importante obiettivo per il miglioramento delle condizioni di efficienza dell'intero sistema economico, ha fortemente sottolineato la necessità di una riduzione delle commissioni applicate alle imprese per gli incassi tramite Pos.

Nell'attuale contesto, si rileva infatti che i costi legati all'accettazione della moneta elettronica permangono ancora elevati per molte imprese, in particolare di minori dimensioni oppure operanti in settori a bassa marginalità.

 

Abbiamo stipulato alcune convenzioni con istitutiti di credito e non solo.

L'obiettivo è stato quello di ridurre il più possibile le spese di installazione e di mantenimento oltre ad andare a limare i costi per transazione sui bancomat e le cardte di credito.

Non escludiamo che si aggiungano nei prossimi giorni altri accordi ai quali stiamo lavorando.

Ecco le proposte attive in questo momento:

BANCO DI SADEGNA distingue la proosta per vecchi e nuovi clienti;

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