FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

Ecco le novità sulle operazioni con l'estero alla luce dell'avvento della Fattura Elettronica

28/01/2019

Tra gli adempimenti connessi all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria dal 2019 si segnala la soppressione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute – spesometro - e l’introduzione del nuovo esterometro.

Il nuovo adempimento consiste nell’obbligo di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali.

Di seguito, si illustrano le principali caratteristiche del nuovo adempimento.

soggetti tenuti all’invio (presupposto soggettivo)

I soggetti passivi stabiliti all’interno del territorio dello Stato italiano sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere intercorse con soggetti esteri (soggetti comunitari, soggetti extracomunitari).

formato e dati

Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 (cfr. nostra circolare n. 121 del 2018), è necessario utilizzare il formato XML per la rappresentazione dei dati delle fatture.

Ai fini dell’accettazione del file è altresì necessario che il responsabile della trasmissione (si tratta del soggetto obbligato ovvero di un suo delegato) proceda con l’apposizione:

- della firma elettronica (qualificata ovvero basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate);

- in alternativa il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate (nell’ipotesi in cui il file sia inviato tramite upload all’interno dell’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrspettivi”).

L’elenco dei dati da comunicare è riportato all’interno del predetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

modalità e termini di trasmissione

La trasmissione telematica è effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo (per le operazione relative al mese di gennaio il termine è il 28 febbraio 2019):

- a quello della data del documento emesso, per le operazioni attive,

- a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, per le operazioni passive.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Diverse sono le modalità a disposizione per procedere con l’invio dei file, quali ad esempio:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;

- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione del servizio “Fatture e corrispettivi”, al quale è possibile accedere dal sito internet dell’Agenzia delle entrate utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici.

Per evitare di effettuare le comunicazioni in oggetto, limitatamente alle operazioni attive è possibile emettere la fattura elettronica, in modo tale che i dati vengano trasmessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate; quindi le fatture con formato XML vengono trasmesse compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale “XXXXXXX”, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30 aprile 2018. Inoltre, previa richiesta, è necessario consegnare anche una copia cartacea della fattura elettronica.

sanzioni

In caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 2-quater del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La sanzione può essere ridotta alla metà, quindi entro il limite massimo di 500 euro, qualora la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.