INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE COMMERCIALI. ECCO LE ISTRUZIONI PER OTTENERLO

Pubblicata la circolare INPS

31/05/2019

I commercianti che si sono visti obbligati a chiudere la propria attività commerciale – come bar, ristoranti, ecc. – e non hanno raggiunto ancora l’età pensionabile (67 anni per l’anno 2019) possono chiedere un incentivo mensile, ossia l’indennizzo per cessazione attività commerciale, che è stato ripristinato e reso strutturale dalla Legge di Bilancio 2019. L’incentivo è erogato fino al compimento al mese di raggiungimento della pensione di vecchiaia. Si ricorda, fin da subito, che l’accesso è garantito previo possesso di alcuni requisiti e condizioni, quali il compimento di un’età minima di 62 anni per gli uomini o 57 anni per le donne.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 77 del 24 maggio 2019, che recepisce così le novità legislative previste dall’art. 1, co. 283 e 284 della L. n. 145/2019. Il legislatore, oltre a reintrodurre per sempre l’indennizzo, ha anche previsto l’obbligo di versamento del contributo addizionale, pari allo 0,09%.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio come presentare la domanda per ottenere l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale.

Indennizzo INPS per cessazione dell’attività commerciale: chi ne ha diritto

Possono beneficiare dell’indennizzo esclusivamente gli iscritti alla gestione speciale dell’INPS, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante.

Vi rientrano, altresì:

  • i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

Non rientrano, invece, tra i destinatari della norma gli esercenti che svolgono le seguenti attività:

  • commerciali all’ingrosso;
  • forme speciali di vendita al dettaglio, come il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, ecc.

Incentivo cessazione dell’attività commerciale: requisiti necessari

Per poter accedere all’incentivo economico previsto dall’INPS, pari a 513 euro mensili, è necessario possedere:

  • almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
  • almeno 5 anni di contributi, al momento della cessazione dell’attività, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Inoltre, occorre aver:

  • cessato definitivamente l’attività commerciale;
  • riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale;
  • cancellato la propria attività dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA

Decorrenza dell’indennizzo

L’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. In ogni caso, esso non può essere antecedente al 1° febbraio 2019, primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019.

Come ottenere l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale

La richiesta del bonus per cessazione attività commerciale deve essere fatta telematicamente all’INPS, previo possesso di credenziali (Pin INPS, Spid o Cns). In particolare, bisogna accedere al servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dalla sezione “Tutti i servizi”.

L’inoltro può essere effettuato anche mediante patronati o altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS. Si ricorda, infine, che l’istanza deve essere corredata dalla scheda istruttoria. Tale scheda deve essere debitamente compilata, datata, firmata in modo leggibile e deve indicare i motivi ostativi all’accoglimento, nonché contenere la relativa documentazione a supporto.

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