NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON NUOVE MISURE 10 APRILE 2020

Ecco le misure per le imprese

14/04/2020

E’ stato firmato poche ore fa il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 (è possibile scaricare il DPCM in fondo alla pagina insieme ai cartelli Allegato 4 e 5)

Tutte le disposizioni sono valide sino al 3 maggio 2020.

In linea generale vengono confermate tutte le restrizioni previste dei Decreti precedenti con alcune variazioni ed in particolare la possibilità di aprire per Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, Commercio al dettaglio di libri, Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

Si consiglia la lettura dell’articolo 2 che riportiamo sotto integralmente e degli allegati, dove sono elencate le attività che possono rimanere aperte e nell’allegato 3 i codici Ateco.

Si consiglia un’attenta lettura dell’allegato 5 che riguarda le misure di igiene e sicurezza per le attività commerciali.

Ecco in sintesi alcune misure che riguardano le nostre imprese:

ART. 2 (Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali)

  1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’articolo 1 del presente decreto; resta altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi professionali.
  2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
  3. Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma
  4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. 4. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
  5. È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
  6. Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
  7. Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. Si applica il comma 6.
  8. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
  9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità.
  10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  11. Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
  12. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Allegato 1

Commercio al dettaglio

 

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria 

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2

Servizi per la persona

 

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

Allegato 3

ATECO  DESCRIZIONE 

1  Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 

2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali 

3  Pesca e acquacoltura 

5  Estrazione di carbone 

6  Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale 

09.1  Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 

10  Industrie alimentari 

11  Industria delle bevande 

13.96.20  Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.95  Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00  Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro 

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

17  Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) 

18  Stampa e riproduzione di supporti registrati 

19  Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) 

21  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

22.2  Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)

23.13  Fabbricazione di vetro cavo 

23.19.10  Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 

25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

25.92  Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche 

27.1  Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità  27.2  Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici 

28.29.30  Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

28.95.00  Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

28.96  Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) 

32.50  Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 

32.99.1  Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 

32.99.4  Fabbricazione di casse funebri 

33  Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)

35  Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

36  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

37  Gestione delle reti fognarie 

38  Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali 

39  Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

42  Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) 

43.2  Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni 

45.2  Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

45.3  Commercio di parti e accessori di autoveicoli 

45.4  Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.2  Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi 

46.3  Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco 

46.46  Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 

46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.2  Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali 

46.61  Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91  Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico 

46.69.94  Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici 

46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento 

46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura 

49  Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

50  Trasporto marittimo e per vie d'acqua

51  Trasporto aereo 

52  Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53  Servizi postali e attività di corriere 

55.1  Alberghi e strutture simili 

j (DA 58 A 63)  Servizi di informazione e comunicazione 

K (da 64 a 66)  Attività finanziarie e assicurative 

69  Attività legali e contabili 

70  Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale 

71  Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 

72  Ricerca scientifica e sviluppo 

74  Attività professionali, scientifiche e tecniche

75  Servizi veterinari 

78.2  Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto

80.1  Servizi di vigilanza privata

80.2  Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

81.2  Attività di pulizia e disinfestazione 

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione 

82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto

82.92  Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi 

82.99.2  Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti 

84  Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

85  Istruzione 

86  Assistenza sanitaria 

87  Servizi di assistenza sociale residenziale 

88  Assistenza sociale non residenziale 

94  Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali 

95.11.00  Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.12.01  Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09  Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

95.22.01  Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

97  Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico  99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali 

 

Allegato 4

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

 

Allegato 5

Misure per gli esercizi commerciali

 

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

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