DPCM 13 OTTOBRE - DOMANDE E RISPOSTE: ECCO COSA CI AVETE CHIESTO

Vi pubblichiamo una serie di domande che ci avete posto e le risposte. (Tempo di lettura 90 secondi)

15/10/2020

Per un ricevimento di matrimonio con più di 30 invitati, posso dividerli in sale diverse?

No, il DPCM del 13 ottobre 2020 è chiaro e il limite della partecipazione massima di 30 persone va inteso in senso assoluto non essendo agganciato né alla tipologia del locale, né alla disposizione dei tavoli o delle sale.

Ho un bar aperto h24 in che orario può riaprire?

La disposizione di cui all'art. 1 comma 6 lett ee), del DPCM del 13 ottobre 2020, prevede che le attività dei servizi di ristorazione, fra cui anche i bar, sono consentite sino alle ore 24.00  con consumo al tavolo e sino alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo.

È evidente che, in considerazione dell'aggravarsi dell’emergenza epidemiologica, il Governo ha deciso di imporre limitazione orarie a tali attività non individuando, tuttavia, un lasso di tempo minimo di chiusura obbligatoria.

Tuttavia, considerando che la ratio del provvedimento è sicuramente quella di evitare assembramenti legati alla vita notturna, riteniamo che ai fini di una corretta applicazione della norma sia necessario osservare un periodo di tempo ragionevole e comunque idoneo ad evitare il fenomeno.

In proposito, è opportuno ricordare che il DPCM dell'8 marzo, che per primo aveva stabilito una limitazione oraria di tali attività, aveva consentito l'apertura alle ore 6:00 e fino alle 18.00.
Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, ci sembra che si possa senz'altro ritenere consentita l'apertura alle ore 6.00.

Che cosa intende il DPCM con il termine FESTA?

Per quanto riguarda il significato da attribuire all'espressione festa che ricorre alla lettera n) dell'art. 1, comma 1, del DPCM del 13 ottobre 2020 riteniamo che debba intendersi che è vietata qualsiasi attività o insieme di attività, anche al di fuori di ricorrenze predeterminate, come quelle civili o religiose, che siano messe in opera per esprimere una comune esultanza o anche per semplice divertimento e dove prevale il "vissuto insieme".

La ratio dell'introduzione di questa disposizione così restrittiva, che colpisce profondamente attività molto comuni e diffuse, è infatti sempre quella di tentare, con ogni mezzo che non arrivi al confinamento, di arginare la diffusione del contagio visto l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia testimoniato  dal costante incremento del numero dei contagiati, ormai non più limitato al nord del Paese, attraverso misure che garantiscano l'uniformità dei comportamenti sul territorio nazionale.

Le successive specificazioni contenute nei periodi terzo e quarto della medesima lettera, infatti, servono a dare esempi concreti riferiti per alcune delle feste più comuni, conseguenti a cerimonie civili o religiose (come un'inaugurazione, un matrimonio, ecc.) per le quali si arriva ad indicare il numero massimo dei partecipanti fissato in 30 unità.

Con riguardo alle abitazioni private, nella consapevolezza dell'impossibilità di vietare tout court le feste, la disposizione raccomanda fortemente di evitarle e di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Le feste rispetto alle quali si registra un'apertura rispetto a quelle da ritenersi vietate, che a nostro avviso sono quelle realizzate nell'ambito di attività economiche, sono quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose (che) sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone...

Poiché una cerimonia è una celebrazione pubblica, anche in forma solo civile, di un avvenimento o di una ricorrenza (es. una cerimonia scolastica, un giuramento, una cerimonia militare, accademica, ecc.), un banchetto nuziale rientra sicuramente tra i casi per i quali è ammissibile una festa con la partecipazione massima di 30 persone. Così anche ci sembra di poter includere tra le feste ammissibili quelle conseguenti alla cerimonia di conferimento di una laurea che certamente avviene al termine di una cerimonia civile.

Qualche perplessità invece va mantenuta sui compleanni. Infatti, se guardiamo, come sopra evidenziato, al significato di "cerimonia" come "solenne celebrazione pubblica" (Treccani) o "manifestazione che si svolge secondo una formula e un programma prestabiliti e con l'intervento di un pubblico" (Devoto-Oli) dobbiamo pensare ad occasioni ben più formali, perché la festa di compleanno non consegue ad alcuna cerimonia.

Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, per il momento riteniamo opportuno adottare un'interpretazione restrittiva sulle feste di compleanno.

Infine, il limite della partecipazione massima di 30 persone va  inteso in senso assoluto non essendo agganciato né alla tipologia del locale, né alla disposizione dei tavoli.

 

Nel caso di gite organizzate da tour operator (no gite scolastiche), c’è un limite posto agli ospiti che possono essere ospitati?

Per quanto riguarda le gite il DPCM del 13 ottobre 2020 vieta esplicitamente solo quelle scolastiche; per  tutto il resto rimangono in vigore le disposizioni attualmente vigenti in materia di organizzazione e gestione dei viaggi.

Ho una sala bingo, quali sono le novità del DPCM di ottobre?

Non ci sono novità.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 da scaricare sotto..

Ho una discoteca, posso aprire?

No, il divieto è rimasto invariato. Quello relativo alle feste è nuovo, ma le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati erano comunque già sospese.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che rimangano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.

Ho un centro benessere, posso continuare a lavorare?

Sì, le disposizioni per la sua impresa non sono cambiate.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede di poter esercitare l’attività “a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”.

Ho un negozio di abbigliamento, quali sono le nuove regole che devo seguire?

Per quanto riguarda il suo negozio di abbigliamento, e più in generale per tutte le attività di commercio al dettaglio, le norme non sono cambiate.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che le attività commerciali al dettaglio si svolgano “a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11 da scaricare sotto”.

Ho un bar con tavoli all’interno, fino a quando posso tenere aperto?

Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede che le attività dei servizi di ristorazione ( fra cui bar, ma anche pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

L’esercizio dell’attività resta consentito a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Posso continuare a effettuare l’asporto anche fuori dall’orario di apertura al pubblico?

Sì. Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede che resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto.
Viene però introdotto il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Gestisco una mensa all’interno di una azienda, posso continuare a lavorare?

Sì, le disposizione per le attività delle mense e di catering continuativo non sono state modificate.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede infatti che continuano ad essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente

Che cosa prevede il DPCM di ottobre per le attività professionali?

Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede all’articolo 1 comma ll per le attività professionali che:

    1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per uno stabilimento al mare che cosa dobbiamo fare?

Continuare a osservare le norme in vigore in quanto non sono state modificate dall’ultimo decreto.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede che le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

    1. l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
    2. l'accesso dei fornitori esterni;
    3. le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
    4. la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
    5. le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
    6. le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
    7. lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
    8. le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
    9. le spiagge di libero accesso.

Ho un hotel, cosa cambia con il DPCM di ottobre?

Continuare a osservare le norme in vigore in quanto non sono state modificate dall’ultimo decreto.

Il DPCM del 13 ottobre 2020 prevede che “le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”.

Il nuovo DPCM cambia le regole di utilizzo delle mascherine nei negozi?

No, per le attività di commercio al dettaglio rimangono le stesse regole in vigore. 

Il DPCM del 13 ottobre 2020 infatti prevede ulteriori casi in cui è obbligatorio l’uso della mascherina (come ad esempio all’aperto).

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

    1. per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    2. per i bambini di età inferiore ai sei anni;
    3. per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

 

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