DECRETO LEGGE FINE ANNO ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO

Pubblicato in Gazzetta Ufficale entra in vigore il 31 dicembre 2021

31/12/2021

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 29 dicembre 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il Decreto Legge è stato pubblicato dulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 ed entra in vigore alla mezzanotte del 31 dicembre, si riepiloga il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse (scarica sotto il decreto ufficiale):

green pass rafforzato (articolo 1, commi 1 – 5)
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai servizi e alle attività di seguito elencati sarà consentito solo ai soggetti in possesso del cosiddetto green pass rafforzato:
- alberghi e strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- mezzi di trasporto pubblico, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.


partecipazione del pubblico agli eventi sportivi (articolo 1, comma 6)
Per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi, la capienza degli impianti non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.


verifiche (articolo 4)
I titolari o i gestori sono tenuti a verificare che l'accesso avvenga nel rispetto delle suddette disposizioni.


quarantene (articolo 2)
La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo.
Ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Tali disposizioni si applicano anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31 dicembre 2021.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.
In questo ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di autosorveglianza.


disciplina sanzionatoria (articolo 4)
In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

 

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