OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Circolare dell'INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro, entro 18 gennaio 2022 vanno inviate le prime comunicazioni

13/01/2022

La legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha introdotto, a far data dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione, finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Con la nota allegata (da scaricare sotto), condivisa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento del nuovo obbligo, facendo al contempo riserva di diramare ulteriori chiarimenti.

ambito di applicazione: soggetti interessati

La nota preliminarmente chiarisce che, poiché l’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esso interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia:

  • i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’articolo 2222 del Codice civile (chi “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”);
  • sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1 lett. l), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (“redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”).

Sono invece esclusi dal nuovo obbligo di comunicazione, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, in genere, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Se, tuttavia, l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

 

tempistiche

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota in commento.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

modalità di comunicazione

Secondo la disposizione in esame, l’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun ispettorato territoriale, di cui la nota fornisce l’elenco completo.

contenuto della comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. un giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

sanzioni

La disposizione in esame prevede che in caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida (articolo 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Documenti allegati