ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO. COME RICHIEDERLO

Il nostro patronato ENASCO a vostra disposizione

17/01/2022

ASSEGNO UNICO
L'’Assegno unico e universale per i figli a carico è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Assegno entrerà in vigore a decorrere dal 1° marzo 2022.
Ai fini del beneficio, vengono considerati “figli a carico” quelli facenti parte del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE in corso di validità.

1. BENEFICIARI

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio:

- minorenne a carico;

- per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;

- maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;              
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale.

- senza limiti di età se con disabilità ed a carico.

2. REQUISITI


L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda – e per tutta la durata del beneficio – il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, oppure cittadino di uno Stato extra-UE con permesso per soggiornanti di lungo periodo o permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività per almeno sei mesi o permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato per almeno sei mesi;

- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

- essere residente e domiciliato in Italia;

- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

3. VALORE DELL’ASSEGNO

L’importo dell’assegno unico:

• per ciascun figlio minorenne è di e € 175 mensili che spetta, in misura piena, con un ISEE del nucleo familiare fino a € 15.000. All’aumentare dell’Isee si riduce progressivamente fino a 50 € mensili qualora l’ISEE sia pari o superiore a € 40.000;

• per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento dei 21 anni di età, l’importo è di 85 euro mensili, con un Isee del nucleo familiare fino a €15.000. Si riduce gradualmente con un Isee superiore, fino a 25 € al mese qualora l’ISEE sia pari o superiore a € 40.000;

• per ciascun figlio con disabilità ed a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno di importo pari a € 85 mensili per un ISEE pari o inferiore a € 15.000. L’importo dell’assegno si riduce progressivamente con l’aumentare dell’ISEE fino a raggiungere il valore di € 25 in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

Sono previste maggiorazioni:

*per ciascun figlio successivo al secondo, di importo pari a 85 euro mensili. La maggiorazione spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per gli importi di ISEE superiori esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 € in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 €.

*per ciascun figlio con disabilità minorenne sulla base della condizione di disabilità.

La maggiorazione è pari a:

- € 105 mensili in caso di non autosufficienza;

- € 95 mensili in caso di disabilità grave;

- € 85 mensili in caso di disabilità media.

* per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, di importo pari a € 50 mensili.

* Per le madri di età inferiore a 21 anni, di importo pari a e € 20 mensili per ciascun figlio.

* Per i genitori entrambi titolari di redditi da lavoro, di importo pari a € 30 mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a € 15.000. Per i livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a € 40.000.

* Per i nuclei con quattro o più figli, pari a € 100 mensili per nucleo.

In caso di assenza della Dichiarazione ISEE, al Nucleo familiare spettano gli importi minimi.

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è stata istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno.

Essa è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno purché sussistano entrambe le seguenti condizioni:

* valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 €;

* effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Questa condizione è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. L’autodichiarazione successivamente è soggetta a controllo dell’INPS che provvede, in caso dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione.

L’importo della maggiorazione è da definirsi. È noto che essa spetta:

- per intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

- per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;

- per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

4. DOMANDA
La domanda per il riconoscimento dell'assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
Deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare deve essere comunicata telematicamente all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio. Il riconoscimento dell’assegno avverrà a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
La prestazione è corrisposta dall’INPS ed è erogata al richiedente o, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.
I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato.
Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.

IL NOSTRO PATRONATO ENASCO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER SUPPORTARVI NELLA RICHIESTA.

PER OTTENERE L'ISEE OCCORRE PRESENTARE AL PATRONATO I SOCUMENTI INDICATI NEL FILE ALLEGATO SOTTO.

ENASCO: 0784 232804 email: enasco.nu@enasco.it

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