CREDITO DI IMPOSTA IMPRESE TURISTICHE: SPESE AMMISSIBILI

Pubblicato l'elenco

07/02/2022

E’ stata pubblicata in data 4 febbraio sul sito del Ministero del turismo la comunicazione con l’Avviso pubblico recante l’elenco delle spese ammissibili per la determinazione degli incentivi di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

La pubblicazione era già prevista al primo comma dell’articolo 5 dell’Avviso pubblicato, sempre sul sito del Ministero del turismo, il 23 dicembre 2021 e oggetto di nostra nota informativa del 31 dicembre.

L’elenco con la descrizione delle spese ammissibili, al quale si può accedere dal link ipertestuale riportato al primo paragrafo della presente nota e alla cui lettura integrale si rinvia, ripartisce tali spese per categorie che ripercorrono la struttura del comma 5 dell’articolo 1 del citato decreto legge 152/2021, con particolare riferimento alle disposizioni ivi contenute alle lettere da a) ad e).

Alla lettera a) dell’elenco in esame si indicano le spese ammissibili per interventi di incremento dell’efficienza energetica. Si opera, a questo scopo, un rimando a quanto descritto all’articolo 5 del decreto del MISE, di concerto con il MEF, il MATTM e il MIT del 6 agosto 2020, con i requisiti tecnici minimi ivi indicati, nonché, per quanto attiene ai valori di transmittanza termica, all’appendice B dell’allegato 1 del decreto del MISE, di concerto con il MATTM e il Ministero della salute del 26 giugno 2015.

Alla lettera b) dello stesso elenco si dettagliano - ai punti  b.1) e b.2) - le spese ammissibili per interventi di riqualificazione antisismica e viene specificato, infine, che l’attestazione di miglioramento del comportamento antisismico degli edifici interessati dagli interventi stessi dovrà essere rilasciata da tecnico qualificato autorizzato.

Alla lettera c) si dettagliano - ai punti da c.1) a c.5) - le spese ammissibili per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari.

Alla lettera d) si dettagliano - da d.1) a d.9) – le spese ammissibili per interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di riqualificazione antisismica, menzionati ai precedenti punti della presente nota.

Alla lettera e) si dettagliano – da e.1) a e.3) - le spese ammissibili per la realizzazione di piscine termali, che includono anche la realizzazione e ristrutturazione  delle unità ambientali di supporto e l’acquisizione di specifiche attrezzature per lo svolgimento di attività termali, indicate da e.3.1) a e.3.5).

Alla lettera f) si dettagliano – da f.1) a f.9) – le spese ammissibili per interventi di digitalizzazione, secondo un elenco più aggiornato rispetto a quello riportato all’articolo 9 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2014 (cosiddetto “Art bonus”), che è la norma richiamata dal provvedimento di base ((art.1 comma 5 lett. e) del decreto 152/2021)).

A seguire, alla lettera g) si indicano le spese ammissibili per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, inclusa l’illuminotecnica, che dovranno essere corredate dalla relazione di un professionista abilitato che ne attesti la funzionalità ad almeno uno degli interventi sin qui menzionati tranne gli interventi di digitalizzazione.

Per concludere, alla lettera h) si dispone che anche le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sin qui menzionati - incluse quelle per la stesura e rilascio di relazioni, asseverazioni, attestati tecnici ecc. -  possono essere ammesse nella misura massima del 10% del totale delle spese ammissibili. Sono escluse le spese professionali collegate alla voce “acquisto di mobili, componenti d’arredo e illuminotecnica” di cui alla precedente lettera g).

La comunicazione pubblicata conclude informando che il Ministero procederà anche a fornire chiarimenti attraverso la pubblicazione di apposite FAQ.