ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL TURISMO

Ecco chi ne ha diritto. In attesa dell'INPS

30/03/2022

Con la pubblicazione della legge 28 marzo 2022, n. 25 si conclude l’iter di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni-ter).

Il provvedimento contiene disposizioni di rilevante interesse per le imprese associate, tra le quali la previsione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (cfr. nostre circolari n. 55 e n. 70 del 2022).

Si evidenzia che il beneficio spetta con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.

In caso di conversione dei contratti in questione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

In merito alle modalità operative di fruizione del beneficio, la Direzione generale dell’INPS, con una nota indirizzata alla Federazione ha comunicato l’intenzione di emanare la relativa circolare successivamente alla conversione del decreto-legge n. 4 (avvenuta il 28 marzo 2022), ferma restando la necessità di una specifica autorizzazione UE.

Per la fruizione dell’esonero sarà previsto uno specifico modulo, come già avvenuto in precedenti esoneri con risorse limitate.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni all’atto dell’adozione delle preannunciate istruzioni operative da parte dell’istituto.