CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA PER AZIENDE NON ENERGIVORE

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

16/05/2022

Emanati dall'’Agenzia delle Entrate, attraverso una Circolare, i primi chiarimenti in merito all’'ambito applicativo delle  agevolazioni fiscali  previste, a sostegno delle imprese, in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata, ovvero i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dal:

  • art. 15, dl n. 4/2022 (decreto Sostegni-ter) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, 
  • art. 4, dl n. 17/2022 (decreto Energia
  • e art. 3 e 9, dl n. 21/2022 (decreto Ucraina) in corso di conversione,

emanati al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

Imprese non energivore: precisazioni su calcolo del costo medio e imprese non ancora costituite al 1° gennaio 2019

Relativamente al credito d'imposta per imprese non energivore, ricordiamo che l’articolo 3 del dl n. 21/2022 stabilisce, il riconoscimento di un credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette imprese energivore).

Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Tra i chiarimenti forniti in merito al calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, viene precisato che si debba tenere conto dei costi sostenuti per:

  • l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) 
  • e la commercializzazione

ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.

Inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, si ritiene che concorrano al suddetto calcolo, i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.

Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti: 

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh; 
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh,

per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.

Le stesse imprese, qualora riscontrino l’incremento richiesto dalla norma rispetto all’anzidetto parametro, possano fruire del beneficio.

Ricordiamo che possono usufruire del beneficio:

  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge nn. 4 e 17/2022): dal 20 al 25%;
  • credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.
  • credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale: 10%.

I codici tributo sono i seguenti:

  • il codice “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 per usufruire del contributo straordinario per l’acquisto di energia elettrica, in favore delle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (non rientranti nella categoria di imprese energivore di cui al DM MISE del 21.12.2017). Il contributo sarà pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. È bene ricordare che per accedere al beneficio occorre che il prezzo di tale spesa, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia incrementato di almeno il 30% rispetto al secondo trimestre del 2019;
  • il codice “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” per beneficiare del contributo straordinario per l’acquisto di gas naturale, in favore delle imprese (non rientranti tra quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art. 5 del D.L. n. 17/2022). La misura del credito sarà pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019.

È bene sottolineare che, in alternativa, i suindicati crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, a soggetti terzi, ivi compresi istituti di credito e intermediari finanziari

Scarica sotto la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Documenti allegati