FONDO PERDUTO DISCOTECHE, SALE DA BALLO, NIGHT CLUB E SIMILI

Modalità e termini di presentazione della domanda

20/05/2022

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il Provvedimento del Direttore del 18 maggio 2022, n. 71638, con il quale vengono definiti le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione di un contributo a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
L’articolo 1, comma 1 del decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Sostegni ter) ha rifinanziato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, istituito dall’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), con la finalità di erogare contributi a fondo perduto in favore di discoteche, sale da ballo, night club e simili che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2022) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221.
Ai fini dell’attuazione della misura di agevolazione - con specifico riguardo alla platea dei beneficiari, all’ammontare del contributo e alle modalità di erogazione - restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 9 settembre 2021.

Beneficiari
Il contributo è riconosciuto a soggetti con partita IVA attiva alla data del 27 gennaio 2022, la cui attività prevalente, risultante dal modello AA7/AA9, è individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”. Come indicato in premessa, l’attività economica alla data del 27 gennaio 2022 doveva risultare chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221.
Il contributo non può essere richiesto dai soggetti già in “difficoltà” (come definiti dall’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014) al 31 dicembre 2019, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Temporary framework.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

L’istanza dovrà essere predisposta mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
oppure attraverso procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore in commento e ad esso allegate.
L’istanza può essere trasmessa a partire dal 6 giugno 2022 e fino al 20 giugno 2022. In tale periodo sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, tenendo conto che l’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa,
da intendersi come rinuncia totale al contributo.
Successivamente alla presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta di presa in carico, nella sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”. Nel caso di irregolarità formali contenute nel modulo di istanza, viene comunicato lo scarto.
La richiesta di contributo può essere trasmessa direttamente dal soggetto richiedente o tramite un intermediario provvisto di delega di consultazione del Cassetto fiscale. Nel caso in cui il richiedente conferisca specifica delega per la sola trasmissione telematica dell’istanza ad un intermediario, quest’ultimo è tenuto a trasmettere anche la sua
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesta di aver ricevuto la delega per l’invio dell’istanza stessa.

Calcolo ed erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto verrà ripartito in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, rapportando i 20 milioni disponibili all’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti beneficiari, con un tetto massimo di contributo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario sarà comunque pari al minore degli importi tra quello determinato a seguito della procedura di ripartizione sopra descritta e l’importo residuo, da indicare nell’istanza, ancora fruibile nel rispetto del massimale di aiuto della sezione 3.1 del Temporary framework.
Le comunicazioni dell’Agenzia sull’importo del contributo riconosciuto e sull’avvenuto mandato di pagamento o sullo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi che lo hanno determinato, saranno disponibili nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”.
Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente, identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

Attività di controllo
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate effettuerà i controlli dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Inoltre, l’Agenzia delle entrate trasmetterà i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute relative ai contributi erogati, alla Guardia
di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria.