DECRETO AIUTI TER. ECCONE UNA SINTESI CON LE MISURE PIU' IMPORTANTI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

27/09/2022

Il Consiglio dei Ministri, svoltosi il 16 settembre 2022, ha varato un nuovo decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con una serie di aiuti per le imprese e le famiglie strette nella morsa degli aumenti vertiginosi delle fonti energetiche, prime fra tutte il gas e l’elettricità.

Vi mettiamo a disposizione una guida al Decreto ed il Decreto Pubblicato che potete scaricare sotto.

Di seguito, riassumiamo le principali misure d’interesse per le imprese del nostro settore.

 

contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 1).

Alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”). In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei predetti crediti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia (articolo 3).

Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono previste, a particolari condizioni, garanzie prestate da SACE S.p.A.a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime <<de minimis>> di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Inoltre, la garanzia del Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa a titolo gratuito, a particolari condizioni, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziari.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

 

procedure di prevenzione incendi (articolo 16)

In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini entro cui il Comando dei Vigili del fuoco si pronuncia sulla loro conformità sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

 

indennità una tantum di 150 euro (articolo 18 e articolo 19)

È prevista l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore di determinate categorie di soggetti, tra i quali:

- lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro;

- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l'anno 2021, non superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;

- ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32 comma 8 del decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;

- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL);

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e sono iscritti alla gestione separata. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2022, n. 41, ovvero dell’articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

- lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata.

 

indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti (articolo 20)

Prevista un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro.

In particolare, l’indennità di 200 euro di cui all’articolo 33, decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

 

ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese (articolo 40)

Le autorizzazioni concernenti l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 137 del 2020, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

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