AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO. MODELLO SEMPLIFICATO

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Scadenza prorogata al 31 gennaio 2023

30/11/2022

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 398976 del 25 ottobre 2022, che introduce modalità semplificate di compilazione dell’Autodichiarazione di cui all’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, come disciplinata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021. Detto Provvedimento approva un modello aggiornato di Autodichiarazione che, a partire dal 27 ottobre, sostituisce quello approvato con Provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022. Con la finalità di semplificare l’adempimento a carico dei soggetti obbligati alla presentazione dell’Autodichiarazione, è stata inserita la casella “ES”, barrando la quale il soggetto dichiara:

 di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A dell’Autodichiarazione. Il quadro A comprende alla sezione I gli aiuti di Stato COVID rientranti nel c.d. “Regime ombrello” e alla sezione II tutti gli altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Temporary framework);

 che per nessuno degli aiuti indicati nel quadro A (sezioni I e II) intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary framework;

 che l’ammontare complessivo degli aiuti di cui al quadro A (sezioni I e II) non supera i limiti massimi consentiti dalla Sezione 3.1 del Temporary framework. Tali limiti sono fissati nella misura di 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1.800.000 euro dal 28 gennaio 2021.


Barrando la casella "ES", si beneficia della semplificazione consistente nell’esonero dalla compilazione del quadro A, ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU, che vanno comunque compilati nel caso in cui siano state riconosciute tali agevolazioni.
La modalità di compilazione semplificata è facoltativa, pertanto, anche in presenza delle condizioni che consentono il ricorso a tale modalità, è possibile comunque compilare l'Autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (compilando gli aiuti indicati nel quadro A, sezioni I e II).
Qualora l’Autodichiarazione sia già stata trasmessa all’Agenzia delle entrate prima dell’introduzione della modalità semplificata non è necessario ripresentarla.
Per i soggetti che ricorrono alla modalità semplificata, resta l'obbligo di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022, per gli aiuti indicati nel quadro A – sezione I per i quali è richiesta la compilazione delle colonne 5 e 6, relative al codice “settore” - che individua il settore dell’aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4- Agricoltura, 5-Pesca) - e al codice attività. Tali informazioni dovranno essere fornite all’Agenzia, dunque, con la presentazione del modello REDDITI 2022. Nei casi in cui tale modello sia stato già presentato senza la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” e si
intenda fruire della modalità semplificata nella compilazione dell’Autodichiarazione, è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo, riportando nel prospetto “Aiuti di Stato” i predetti aiuti non indicati nel modello originario.
Il modulo che consente il ricorso alla modalità semplificata potrà essere utilizzato a partire dal 27 ottobre. I termini di presentazione dell’autodichiarazione prima fissati al 30 novembre 2022 sono stati prorogati al 31 gennaio 2023.

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