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Home Notizie dai sindacati Stress da lavoro correlato - cosa è e in che modo va rilevato 15.07.2010

Stress da lavoro correlato - cosa è e in che modo va rilevato 15.07.2010



Stress da Lavoro Correlato;
cosa è  e in che modo
va rilevato

 L’obbligatorietà della valutazione di stress lavoro–correlato scatterà a partire dal 1° agosto 2010. Il Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ha introdotto l’obbligo di valutare il rischio collegabile allo stress lavoro– correlato. Ciò significa che “ufficialmente” il concetto di salute si allarga anche alla dimensione psicologica e sociale dei lavoratori. Non basta più ridurre o eliminare i pericoli che possono causare danni fisici all’organismo, bisogna anche occuparsi di quei fattori che possono provocare stress alla persona. Lo sviluppo del benessere lavorativo e l’attenzione alle condizioni psicosociali dei collaboratori diventa, insomma, un obbligo normativo del datore di lavoro, al quale, però, spesso non è ben chiaro cosa ciò concretamente significhi. Nel momento in cui si decide di entrare in un ambito in cui la soggettività ha un ruolo fondamentale si incontrano necessariamente delle difficoltà.

COSA PREVEDE LA NORMA

L’obbligo per le aziende, pubbliche o private, di provvedere alla valutazione dei rischi anche relativamente a quelli inerenti allo stress lavoro–correlato, è stabilito dall’articolo 28, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008, il quale prevede: “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi”.

La proroga

In seguito, il D.L. n. 106/2009 ha previsto lo slittamento del termine per la valutazione dei rischi, introducendo il comma 1 bis all’articolo 28, il quale dispone: “La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010 per le imprese private”.

E’ stato presentato un emendamento alla manovra finanziaria, appena approvata al  Senato, che prevede lo slittamento del termine al 31 dicembre 2010. Il provvedimento passa ora alla Camera.

ASPETTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In linea generale il processo di valutazione dei rischi si articola in tre distinte fasi:

• fase 1: identificazione dei pericoli;

• fase 2: stima del rischio;

• fase 3: valutazione approfondita.

Alla luce di questa tripartizione, il legislatore si pone l’obiettivo di introdurre un concetto dinamico di gestione del rischio, secondo il quale la valutazione dei rischi è strettamente finalizzata alla prevenzione ed è soggetta ad un continuo aggiornamento in un circuito permanente “valutazione - prevenzione - aggiornamento della valutazione”.

Tale procedimento presuppone il coinvolgimento costante dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nella logica della costruzione di un sistema di Gestione della Sicurezza, nonché del datore di lavoro che deve promuovere e organizzare direttamente il processo di valutazione/gestione.

Al fine di evitare che la valutazione dello stress lavoro–correlato si traduca, per la maggior parte delle aziende, in una generale e generica assenza di rischio, risulta necessario chiarire che la valutazione deve essere finalizzata alla definizione degli interventi e non alla semplice stima parametrica del rischio, in quanto gli interventi migliorativi sull’organizzazione del lavoro portano, di norma, anche ad una riduzione dei costi e ad un miglioramento della produttività dell’azienda.

Si sottolinea che il concetto dinamico di gestione del rischio, basato sul sopra esposto aggiornamento in un circuito continuo, rappresenta un’importante novità in ambito di sicurezza.

Soggetti obbligati

Dal momento che, come dice l’Accordo europeo sullo stress sul lavoro di data 8 ottobre 2004 lo stesso può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività, dalla tipologia del contratto o dal rapporto di lavoro, la valutazione del rischio deve essere effettuata in tutte le aziende, seppure a livelli differenti, con diversi gradi di approfondimento.

Non esistono, quindi, criteri che possano escludere un’azienda, a priori, dalla valutazione dello stress lavoro–correlato; è tuttavia possibile che la valutazione del rischio porti ad escludere che in un’azienda o in una sua partizione organizzativa vi siano fattori potenziali di stress e che di conseguenza non siano necessarie né una valutazione più approfondita, né azioni correttive.

Modalità della valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve prevedere l’analisi degli aspetti dell’organizzazione del lavoro che possono rappresentare pericoli per la salute, nello specifico ci si riferisce ad indicatori di rischio, quali ad esempio controllo sul lavoro, supporto sociale, insicurezza, ritmi e turni, ecc.

Accanto a queste variabili sono da valutare anche gli effetti che lo stress lavoro correlato può portare a livello aziendale (assenteismo, diminuzione della produttività, ritardi, aumento dei costi) ed a livello individuale (sintomatologia fisica e psichica). È di fondamentale importanza riuscire a condurre la valutazione in modo da riuscire a collocare con precisione nel ciclo lavorativo le eventuali criticità riscontrate, cosicché sia possibile ricavarne indicazioni su dove concentrare gli interventi di prevenzione (mappa aziendale di rischio).

La valutazione di indicatori oggettivi (che ad oggi non sono stati ancora definiti) permetterà di determinare il livello di rischio presente in azienda (basso/medio/alto) e, di conseguenza, di identificare gli interventi di eliminazione o riduzione del rischio da effettuare.

La valutazione della percezione dello stress lavoro–correlato da parte dei lavoratori va introdotta solo nei casi in cui la valutazione degli indicatori oggettivi determini un’evidenza di rischio non basso e si sia in presenza di un’azienda con più di 10 dipendenti.

La sorveglianza sanitaria del medico competente

Nell’ambito dello stress da lavoro correlato, il ruolo del medico competente è prioritariamente quello di collaborare al processo di valutazione del rischio, come stabilito dall’art. 25, comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 81/2008, il quale dispone che il medico: “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, (…)”.

Il medico competente, infatti, svolge un ruolo di primaria importanza nella gestione di situazioni di disagio sul lavoro perché conosce la storia clinica del lavoratore, le caratteristiche dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro, le condizioni degli altri lavoratori esposti ai medesimi rischi e si relaziona con il datore di lavoro e le altre figure della prevenzione. Va tuttavia precisato che il ricorso alla sorveglianza sanitaria non costituisce una misura che interessa tutte le situazioni di stress lavoro–correlato. Quando la valutazione dimostra un livello di rischio tale da determinare effetti negativi sulla salute dei lavoratori, devono essere prioritariamente adottate misure correttive idonee a ridurre efficacemente il livello di rischio, evitando di ricorrere esclusivamente al medico competente.

Di conseguenza, la sorveglianza sanitaria si deve attuare in tutti i casi in cui si evidenzia un rischio non basso, che non può essere ridotto con interventi sull’organizzazione del lavoro.